Oggi parliamo di vittimizzazione secondaria

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Immagina di essere una donna che ha subito violenza, qualsiasi forma di violenza.
Hai compreso di essere vittima.
Immagina, ora, di trovare il coraggio di denunciare.
Ti rechi a sporgere denuncia e ti viene detto che non ha alcun senso denunciare, la tua sofferenza viene sottovalutata e anche la gravità di ciò che hai subito o stai subendo.

Cosa è la vittimizzazione secondaria?

Immagina ora che ad operare questo comportamento siano le stesse istituzioni che dovrebbero garantirti protezione. Ti trovi davanti a un fenomeno: la vittimizzazione secondaria. Essa, semplificando, è l’insieme di comportamenti che l’istituzione mette in atto perdendo di vista l’interesse, la protezione e il benessere della vittima.
Perché viene definita secondaria? La violenza primaria è la violenza in sé per sé quando essa viene fatta rivivere attraverso una serie di atteggiamenti viene definita secondaria.
La Convinzione di Istanbul, firmata nel 2011, nell’omonima città, dal Consiglio D’Europa e che si pone come obbiettivo il contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica non tace su questo fenomeno.
Nello specifico, nell’articolo 18 si stabilisce che le Nazioni firmatarie si impegnano ad evitare la vittimizzazione secondaria.

La vittimizzazione secondaria nelle aule giudiziarie

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Spesso, purtroppo, nelle stesse aule giudiziarie si perpetua tale dinamica.
Basti pensare che nel 2022 la Corte d’appello di Torino assolve un uomo perché la porta lasciata semi aperta dalla vittima può apparire come «un invito a osare».

Alcuni giuristi credono che la vittimizzazione secondaria viene perpetuata dalla legge stessa. La violenza sessuale secondo l’ordinamento italiano  si realizza quando la vittima è stata costretta con minaccia o violenza.
Questo cosa vuol dire? Non basta il dissenso Secondo un’interpretazione letterale, quindi, se non si oppone resistenza attiva si potrebbe non configurare il reato.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali- Articolo 609 bis del Codice Penale 

Come è logico pensare questa gap giuridico può portare ad una serie di interpretazioni del contesto in cui si svolge il reato, non sempre a favore della vittima.

Al riguardo si è messo qualcosa: la riforma Cartabia del 30 Dicembre 2022 vieta tutti i percorsi di mediazione in caso di violenza di genere o domestica.
Non si può mediare con il carnefice, tale occasione potrebbe rappresentare un’ulteriore umiliazione della parte colpita. Tale riforma, inoltre, prevede il rito abbreviato per tutti i processi di violenza domestica o di genere.
Cosa possiamo fare noi? Non chiedere mai dettagli sul contesto della violenza. Non ci importano, la violenza è violenza.

Costanza Maugeri

Costanza Maugeri

Brand Ambassador at CryptoGirl | Studio Lettere Moderne presso l'Università di Catania. Nella mia vita scrivo per necessità e mangio per passione.

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Violenza di genere

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